AEscluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 4 dell'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
BEscluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
CEscluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 5 dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
DEscluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 4 dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n.545, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.