ASe non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto legislativo e nomina il relatore.
BSe ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il componente della sezione della Corte di giustizia tributaria alla quale è stato assegnato il ricorso, prima che sia scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto legislativo e nomina il relatore.
CSe ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il componente della sezione della Corte di giustizia tributaria alla quale è stato assegnato il ricorso, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto legislativo e nomina il relatore.
DSe ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, il presidente, prima che sia scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto legislativo e nomina il relatore.