AAi fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto non abilitato e non identificato ai sensi dell'art. 6, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
BAi fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto non abilitato e non identificato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati. Successivamente il soggetto predetto inserisce i dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
CAi fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto non abilitato e non identificato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati. Successivamente il soggetto predetto inserisce i dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
DAi fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.