Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0074 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:
ALa notifica dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguita al momento attestato dalla ricevuta di ricezione rilasciata dal S.I.Gi.T.
BLa notifica dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguita al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dalla segreteria stessa.
CIl deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguito nel momento in cui il Presidente della Corte abbia confermato l'avvenuta ricezione.
DIl deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
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Risposta corretta: D
Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
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