ALa controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
BLa controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 72, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
CLa controversia è trattata in pubblica udienza anche nel caso in cui soltanto una delle parti chieda la discussione in camera di consiglio.
DLa controversia è trattata in camera di consiglio salvo che tutte e due le parti concordino nel chiedere la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alla segreteria della Corte di giustizia tributaria entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.