AIl ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, può essere proposto entro il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione è prescritto.
BIl ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
CIl ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, può essere proposto dopo il trentesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
DIl ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, può essere proposto dopo il sessantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.