Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0103 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
ALa Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio. La proposta conciliativa non può essere formulata avendo esclusivo riguardo ai precedenti giurisprudenziali.
BLa Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa. La proposta conciliativa può essere formulata a prescindere dall'oggetto del giudizio, avendo esclusivo riguardo ai precedenti giurisprudenziali.
CLa Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
DLa Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, a prescindere dall'oggetto del giudizio e dai precedenti giurisprudenziali.
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Risposta corretta: C
La Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
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