Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0110 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
AL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
BL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia, salvo che le parti non lo richiedano congiuntamente.
CL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
DL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia purché lo abbiano richiesto congiuntamente tutte le parti ed il Presidente della Corte di giustizia vi abbia prestato acquiescenza.
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Risposta corretta: C
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
art. 52 d.lgs. 546/1992
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