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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0118 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

AL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
BL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
CL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia, salvo che il Presidente della Corte di giustizia tributaria non disponga diversamente.
DL'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia, salvo che il presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria non disponga diversamente.
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Risposta corretta: B

L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

art. 47 d.lgs. 546/1992
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