ANel caso previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di sei mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
BNel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
CNel caso previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di nove mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
DNel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di cinque mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.