AL'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine ordinatorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte del Presidente della Corte di giustizia tributaria.
BL'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo o con istanza di annullamento in autotutela obbligatoria innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine ordinatorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte del Presidente della Corte di giustizia tributaria.
CL'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile con reclamo o con istanza di annullamento in autotutela facoltativa innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.
DL'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.