APer i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato inferiore a 150 milioni di euro, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2395 del codice civile.
BPer i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato inferiore a 250 milioni di euro, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2394 del codice civile.
CPer i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile.
DPer i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato inferiore a 250 milioni di euro, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2356 del codice civile.