Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0164 · banca dati Magistratura Tributaria
Nei casi di definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione di cui all'art. 47-ter del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
AOve ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Non è consentito il rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione.
BOve ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Non è consentito il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti.
COve ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
DOve ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione. In tal caso il collegio deve attendere la predetta integrazione o il rinvio prima di fissare la data per il prosieguo della trattazione.
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Risposta corretta: C
Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
art. 47-ter d.lgs. 546/1992
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