AIl ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
BIl ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, purché con istanza motivata proposta nel ricorso e non con atto separato, notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
CIl ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, purché con istanza motivata proposta nel ricorso e non con atto separato, notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
DIl ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, purché con istanza motivata proposta nel ricorso e non con atto separato, notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 33 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.