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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0190 · banca dati Magistratura Tributaria

Nell'ambito del giudizio di rinvio:

ALe parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
BLe parti acquistano una nuova posizione processuale rispetto a quella che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. Le parti possono altresì formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, inclusi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
CLe parti acquistano una nuova posizione processuale rispetto a quella che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. Le parti non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
DLe parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento.
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Risposta corretta: A

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

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