Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0202 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, in relazione al luogo delle comunicazioni e delle notificazioni:
ALe variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
BLe variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
CLe variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
DLe variazioni del domicilio o della residenza o della sede non hanno effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
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Risposta corretta: B
Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
art. 17 d.lgs. 546/1992
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