AIl fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.
BIl fascicolo informatico non sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche nell'eventualità in cui contenga tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.
CIl fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.
DIl fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 24 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.