AL'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545, contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite PEC, non equivale in ogni caso ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
BL'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
CL'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545, contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
DL'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n.545 contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.