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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0220 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

ALa Corte di cassazione può decretare che la Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata disponga la sospensione, totale o parziale, dell'esecutività della predetta sentenza allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
BLa parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
CLa parte che ha proposto ricorso per cassazione può sospendere su istanza di parte, in tutto o parzialmente, l'esecutività della sentenza impugnata allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
DLa Corte di cassazione può sospendere d'ufficio, in tutto o in parte, l'esecutività della sentenza impugnata allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
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Risposta corretta: B

La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

art. 62-bis d.lgs. 546/1992
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