Superaconcorso
Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0222 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 48-bis.1 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

ANel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con sentenza la sospensione temporanea del giudizio. Nel caso in cui il contribuente corrisponda per l'intero l'importo dovuto all'Ente impositore, la Corte dichiarerà la estinzione del processo nei per cessazione della materia del contendere.
BNel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
CNel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
DNel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con ordinanza la sospensione temporanea del giudizio. Nel caso in cui il contribuente corrisponda per l'intero l'importo dovuto all'Ente impositore, la Corte dichiarerà la estinzione del processo nei per cessazione della materia del contendere.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

Nel caso di perfezionamento della conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Processo tributario (d.lgs. 546/1992)

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →