AAlla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione del decreto di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato, il provvedimento non perde efficacia nel caso in cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale.
BAlla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione del decreto di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale.
CAlla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale.
DAlla scadenza del termine di novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato, il provvedimento non perde efficacia nel caso in cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale.