AIl deposito del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC avviene esclusivamente presso gli Uffici della segreteria della Corte di giustizia tributaria.
BIl deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
CIl deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC, può avvenire mediante il S.I.Gi.T. o, alternativamente, presso gli Uffici delle segreteria della Corte di giustizia tributaria.
DIl deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria del ricorso e di cui al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. . Il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria degli atti diversi dal ricorso avviene presso gli Uffici delle segreteria della Corte di giustizia tributaria.