Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0226 · banca dati Magistratura Tributaria
L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che:
ADella trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno venti giorni liberi prima.
BDella trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno quaranta giorni liberi prima.
CDella trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
DDella trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno trenta giorni liberi prima.
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Risposta corretta: C
Della trattazione dell'istanza di sospensione ne è data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
art. 47 d.lgs. 546/1992
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