Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0229 · banca dati Magistratura Tributaria
L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato:
ALa trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla comunicazione a tutte le parti dell'avvenuta sospensione.
BLa trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla costituzione in giudizio.
CLa trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla presentazione del ricorso.
DLa trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
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Risposta corretta: D
La trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
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