ALa sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
BLa sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende comunque contestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, purché il processo venga riassunto a norma del comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545.
CLa sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, anche laddove il processo venga riassunto a norma del comma 3 dell'art. 67 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
DLa sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5 dell'art. 69 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.