L'art. 62-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 si occupa di disciplinare i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione. A tal riguardo la norma prevede che:
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La sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis del medesimo decreto legislativo.