ANel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 24 e 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
BNel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
CNel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 22 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
DNel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 23 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.