Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0312 · banca dati Magistratura Tributaria
A seguito della conciliazione in udienza:
ALa Corte dichiara con ordinanza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
BLa Corte dichiara con ordinanza la interruzione temporanea del giudizio fintantoché il contribuente non abbia corrisposto per intero le somme dovute all'ente impositore.
CLa Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
DLa Corte dichiara con ordinanza la sospensione temporanea del giudizio fintantoché il contribuente non abbia corrisposto per intero le somme dovute all'ente impositore.
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Risposta corretta: C
La Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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