ASalvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-ter del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 545, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
BSalvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma analogica.
CSalvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 78, comma 3-ter del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma analogica.
DSalvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.