AAi fini del quinto comma, primo periodo, dell'art. 74 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 8 negli ultimi due periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
BAi fini del quinto comma, primo periodo, dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
CAi fini del quinto comma, primo periodo, dell'art. 74 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-quater del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 8 negli ultimi quattro periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
DAi fini del quinto comma, secondo periodo, dell'art. 67 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-ter del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.