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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0326 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

AIn caso di eccezionale urgenza il presidente, senza delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
BIn caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con ordinanza la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
CIn caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
DIn caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con ordinanza interlocutoria la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
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Risposta corretta: C

In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

art. 47 d.lgs. 546/1992
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