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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0334 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:

AIl reclamante, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
BIl reclamante, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi trenta giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
CIl reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
DIl reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi venti giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
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Risposta corretta: C

Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

art. 28 d.lgs. 546/1992
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