AIl reclamante, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
BIl reclamante, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi trenta giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
CIl reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
DIl reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato. Nei successivi venti giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.