Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0345 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 :
ALe imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
BLe imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile con ricorso per l'ottemperanza a norma dell'articolo 73 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
CLe imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza impugnata o impugnabile con ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
DLe imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile con ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
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Risposta corretta: A
Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
art. 68 d.lgs. 546/1992
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