Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0351 · banca dati Magistratura Tributaria
L'art. 47 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che:
AIn caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, purché d'ufficio e non su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.
BIn caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.
CIn caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte non può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.
DIn caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare, purché dopo la sentenza.
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Risposta corretta: B
In caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.
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