AEntro sei mesi dalla morte di una delle parti la comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
BEntro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
CEntro tre mesi dalla morte di una delle parti la comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
DEntro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione della data di trattazione di cui all'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.