ALe comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta spedizione e produce gli effetti di cui agli articoli 43 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 81.
BLe comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
CLe comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta spedizione e produce gli effetti di cui agli articoli 44 e 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 84.
DLe comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta spedizione e produce gli effetti di cui agli articoli 43 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.