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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0409 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163:

AGli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546.
BGli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.
CGli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti, contestualmente, con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.
DGli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545.
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Risposta corretta: B

Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163.

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