AIl ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è proponibile, in mancanza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo novanta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
BIl ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è proponibile, in mancanza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo centoventi giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o fino a quando l'obbligo non sia estinto.
CIl ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è proponibile, in mancanza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
DIl ricorso con il quale si richiede l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è proponibile, in mancanza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo centoventi giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.