ANell'ipotesi di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
BNell'ipotesi di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, è sospeso dal giorno del deposito del decreto che disposto il rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
CNell'ipotesi di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, è sospeso dal giorno della comunicazione dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della comunicazione della decisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
DNell'ipotesi di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 47-bis del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, è sospeso dal giorno del deposito del decreto che ha disposto il rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee.