ALe disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si applicano soltanto nel primo grado del processo tributario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
BLe disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
CLe disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si applicano soltanto nel primo grado del processo tributario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
DLe disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.