AAl di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1bis, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti questioni che, seppur non identiche, abbiano carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
BAl di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto, purché a carattere non ripetitivo, vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
CAl di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
DAl di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 il presidente della Corte di giustizia potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati a sezioni diverse per essere trattati autonomamente.