Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0473 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
AIl collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
BIl collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con decreto immediatamente esecutivo, disporne la separazione.
CIl collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con decreto motivato, disporne la separazione.
DIl collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con sentenza, disporne la separazione.
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Risposta corretta: A
Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
art. 29 d.lgs. 546/1992
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