ASono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
BSono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, i soggetti iscritti nella Sezione B commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
CSono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione dei consulenti del lavoro.
DSono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. del 31 dicembre del 1992 n. 546, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.