AGli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, sono depositati mediante il S.I.Gi.T. o presso gli Uffici della segreteria della Corte di giustizia tributaria e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.
BGli atti e i documenti informatici prodotti prima della costituzione in giudizio, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.
CGli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.
DGli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. o presso gli Uffici della segreteria della Corte di giustizia tributaria. A seguito del deposito sarà rilasciato il numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.