Superaconcorso
Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0492 · banca dati Magistratura Tributaria

Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, la Corte di giustizia tributaria di primo grado:

ANon può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente.
BPuò concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
CPuò concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono alternativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare a prescindere dai limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
DNon può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione salvo che non ricorrano alternativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Processo tributario (d.lgs. 546/1992)

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →