ANei casi previsti dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha concluso il grado di giudizio.
BNei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di cinque mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale si è disposta l'estinzione del processo.
CNei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta.
DNei casi previsti dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il termine di sei mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta.