AIn caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il Presidente di sezione provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.
BIn caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il Collegio provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.
CIn caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.
DIn caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.