Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0514 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546:
ALa rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente e dai loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.
BLa rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte congiuntamente dalle parti personalmente, dai loro procuratori speciali e dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.
CLa rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.
DLa rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte congiuntamente dalle parti personalmente, dai loro procuratori speciali e dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della parte pubblica resistente in giudizio.
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Risposta corretta: C
La rinuncia al ricorso e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria.
art. 44 d.lgs. 546/1992
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