AIl collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del presidente delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite, e non, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
BIl collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
CIl collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi cinque giorni.
DIl collegio giudicante, se non v'è stata discussione in pubblica udienza, subito dopo l'esposizione del relatore delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine ordinatorio dei successivi sette giorni.