ALa sospensione dell'esecuzione dell' atto può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 68, comma 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La prestazione della garanzia non è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".
BLa sospensione dell'esecuzione dell' atto può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".
CLa sospensione dell'esecuzione dell' atto può anche essere parziale ma non subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".
DLa sospensione dell'esecuzione dell' atto può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 68, comma 3 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546. La prestazione della garanzia non è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".